mercoledì,Luglio 3 2024

Processo Edera, annullata con rinvio la sentenza di condanna per traffico e spaccio di droga per Damiano Calabria

Accolto il ricorso presentato dall'avvocato Domenico Mandalari. Accolti parzialmente i ricorsi di Calabria Francesco Cosimo (avvocati Speziale e Santonostaso), Prifi Rezart, Punteri Giuseppe (avvocato Bonarrigo Caterina), Arcuri Marco e Germanó Francesco

Processo Edera, annullata con rinvio la sentenza di condanna per traffico e spaccio di droga per Damiano Calabria

La Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel procedimento Edera nei confronti di Calabria Damiano. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Mandalari del foro di Milano nell’interesse di Calabria Damiano, annullando con rinvio ad altra sezione la sentenza di condanna alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il reato di partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 dpr 309/90) e spaccio di stupefacenti (art. 73 dpr 309/90). Accolti parzialmente i ricorsi presentati nell’interesse di Calabria Francesco Cosimo (avvocati Speziale e Santonostaso), Prifi Rezart, Punteri Giuseppe (avvocato Bonarrigo Caterina), Arcuri Marco e Germanó Francesco.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bellocco Giuseppe limitatamente alla recidiva, che elimina, e annulla con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso di Bellocco Giuseppe.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Calabria Francesco Cosimo limitatamente ai capi 6), 7), 8) e 9) con riferimento alla tipologia dello stupefacente; nei confronti di Calabria Damiano limitatamente al capo 3) quanto alla partecipazione all’associazione ed al capo 14) quanto alla tipologia dello stupefacente; nei confronti di Germanò Francesco e Arcuri Marco limitatamente alla quantificazione della pena; nei confronti di Manno Alessandro limitatamente alla recidiva ed alla determinazione della pena; nei confronti di Prifti Rezart limitatamente ai capi 6), 7), 8), 9) e 11) relativamente alla tipologia dello stupefacente; nei confronti di Punteri Giuseppe limitatamente alle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria.

Rigetta nel resto i ricorsi di Calabria Francesco Cosimo, Calabria Damiano, Germanò Francesco, Arcuri Marco, Manno Alessandro, Profti Rezart e Punteri Giuseppe. Dichiara inammissibili i ricorsi di Calabria Pasquale e Trimboli Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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